Inibitoria giudiziale al trasferimento arbitrario del figlio. |
![]() |
![]() |
![]() |
Lunedì 06 Agosto 2012 21:33 |
In tanti rammenteranno che nell’ancien regime accadeva non di rado che il genitore divenuto affidatario del figlio (pressoché sempre la madre) decidesse di trasferirsi in un’altra città, così recidendo pressoché definitivamente ogni possibilità di proficuo scambio affettivo e relazionale tra il bambino e l’altro genitore (quale, poi, fosse il reale intento, poco importa). E i rimedi – si sa - erano davvero pochi, per non dire nulli. La questione potrebbe porsi anche in altri termini, e cioè: è giusto che il figlio minorenne, cresciuto in un determinato contesto familiare (quello della famiglia allorché viveva unita) e che in quell’ambito ha costruito i propri rapporti di amicizia e di relazione, debba seguireil genitore separato con il quale convive, allorché quest’ultimo decida di andare a vivere da un’altra parte? Fino a tempi recenti, dunque, la risposta sarebbe stata ovvia: il genitore affidatario avrebbe potuto decidere liberamente del proprio trasferimento portando con sé, senza alcun ostacolo, il figlio. Le cose, ora, non stanno più così, come ha insegnato, appunto, l’attento giudice emiliano, il cui provvedimento, pur provvisorio, ha dato attuazione alla regola stabilita dall’art. 155 quater c.c., quella per cui “nel caso in cui uno dei coniugi cambi residenza o domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”. Possiamo dire, allora, riguardo quanto meno a tale profilo, che a qualcosa è valsa la riforma. E’ certo, comunque, che il giudice non può prescindere dal verificare quale sia l’impatto che il trasferimentodi uno dei genitori determina sull’assetto dei rapporti familiari, e più in generale sulle modalità di effettivo svolgimento dell’affidamento condiviso. Quale, allora, il criterio orientatore ? Quello per cui l’inibitoria contemplata dall’art. 155 quater c.c. è ammessa ogni qualvolta il cambiamento di residenza/domicilio di un coniuge contrasti o limiti realmente la presenza dell’altro nella vita del figlio, e la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni che lo riguardano. Il parametro-guida dovrebbe essere – in altri termini – quello della salvaguardia della continuità di relazione e di scambio affettivo: quando tale continuità venga messa a repentaglio dal trasferimento del genitore collocatario, ecco, allora, potrà giustificarsi la collocazione del bambino presso l’altro, e, dunque, una modifica dei precedenti assetti della separazione. Vi è contrasto tra i genitori in ordine alla residenza del minore; la madre, dopo la notifica del ricorso ex art. 710 c.p.c. aveva annunciato la propria intenzione di trasferirsi a (XA) portando con sé il figlio che frequenta la scuola elementare a (X); appariva opportuno evitare un brusco mutamento delle condizioni di vita del minore, tanto più nel corso dell’anno scolastico; il ricorrente chiedeva un provvedimento inibitorio; a norma dell’art. 155 quater c.c. u.c.“nel caso in cui uno dei coniugi cambi residenza o domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”;a norma dell’art. 709 ter c.p.c. in caso di controversie tra i genitori circa l’esercizio della potestà genitoriale o le modalità dell’affidamento il giudice del procedimento adotta i provvedimenti opportuni; appariva opportuno adottare un provvedimento provvisorio ex art. 710, 3° co. c.p.c., con inibizione al trasferimento della collocazione –residenza del minore; la signora (C ) era libera di trasferirsi altrove: in tale ipotesi però il minore andrà collocato presso il padre, residente in (X); (…) PQM Visti gli artt. 710, 3° co. c.p.c. e 709 ter c.p.c., in via provvisoria inibiva alla signora (c) di trasferire altrove la residenza – collocazione del minore (A) attualmente residente a (X), e disponeva che nel caso di trasferimento da (X) della signora (C ) il minore venisse temporaneamente collocato presso il padre residente a (XB). |